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  Editoriale Numero 48, Gennaio 2007   
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Numero 47, Dicembre 2006 Segui DiWineTaste su Segui DiWineTaste su TwitterNumero 49, Febbraio 2007

Arrivano i Trucioli!


 Nell'editoriale pubblicato nel numero 44 di settembre 2005, si parlava della probabile promulgazione di un nuovo decreto dell'Unione Europea circa la possibilità di impiegare i trucioli di legno nella produzione dei vini. La notizia ha fatto molto scalpore in Italia e in altri paesi dell'Unione, tanto da prevedere con questo nuovo provvedimento Comunitario, l'imminente invasione dei vini con il tanto “ricercato” aroma di legno. Un timore che ha giustamente allarmato gli appassionati della bevanda di Bacco. In uno scenario piuttosto affollato di così tanti vini “tutti simili, tutti uguali”, la possibilità di omologare ulteriormente le qualità organolettiche dei vini, oltre tutto con un metodo molto discutibile, non poteva certamente fare felici tutti quelli che rispettano il vino, la sua cultura e tradizione. Insomma, i timori non erano infondati. Il provvedimento prevedeva inizialmente l'uso dei trucioli di legno anche nei cosiddetti “vini di qualità”, cioè quelli appartenenti alle denominazioni che dovrebbero - di fatto - assicurare non solo la provenienza dei vini, ma anche la loro qualità. In un certo senso, un bel paradosso!


 

 Che ognuno sia libero di scegliere il proprio vino, non c'è dubbio, ma non c'è nemmeno il minimo dubbio che ognuno ha il diritto di non scegliere quello che non condivide. Quello che molti giustamente auspicavano, non era tanto il ripensamento da parte dell'Unione Europea su questo provvedimento, quello che si auspicava era una maggiore chiarezza verso i consumatori, oltre a un maggiore rigore per la tutela dei prodotti di qualità. Se poi esistono dei consumatori che consapevolmente decidono di acquistare un vino prodotto con i trucioli perché è quello che desiderano, non c'è niente di male: de gustibus non disputandum est. Se esistono consumatori e produttori che preferiscono i vini prodotti con i trucioli, questo è un loro problema, tuttavia questo non deve diventare anche il problema di chi decide di non preferire questi vini. È una questione di chiarezza e di correttezza oltre che di onestà. I sostenitori di questo provvedimento, asserivano che era necessario alla competitività di mercato dei vini europei nei confronti di quelli del Nuovo Mondo, dove questa pratica è ammessa e consente di produrre vini con un innegabile minore costo.

 L'11 ottobre 2006 - come era nelle previsioni - la Commissione Europea ha reso esecutivo il nuovo regolamento e pertanto anche in Europa è ammesso l'uso dei trucioli di legno per la produzione dei vini. In realtà, nella sua forma, il nuovo regolamento ha accontentato i produttori che intendono fare uso di questa tecnica e, nel contempo, tutelando il diritto di scelta e di informazione dei consumatori. Il Regolamento N. 1507/2006 dell'11 ottobre 2006 stabilisce infatti l'uso dei trucioli di quercia nella produzione dei vini, obbligando i produttori che decidono di utilizzare questa tecnica di indicarlo in etichetta. Questa è certamente una buona notizia. In questo modo si garantisce il diritto di scelta dei consumatori, pur tuttavia confidando nell'onestà del produttore e nella speranza che si prevedano norme e procedure tali da evitare frodi. Ed è proprio sull'onestà del produttore che ci si deve affidare - come sempre, del resto - poiché questo regolamento lo obbliga a trascrivere, in un apposito registro e nei documenti di accompagnamento, l'eventuale uso di trucioli di legno nella produzione.

 Inizialmente, l'orientamento dell'Italia era quello di consentire l'uso dei trucioli unicamente per la produzione dei vini da tavola, mentre non era previsto l'uso per i vini appartenenti alle categorie superiori (IGT, DOC e DOCG). Il 2 novembre scorso è stato firmato l'apposito decreto dal Ministro per le Politiche Agricole e Forestali Paolo De Castro che recepisce il nuovo Regolamento Europeo e nel quale si scopre che, oltre ai vini da tavola, in Italia sarà consentito l'uso dei trucioli di legno anche nei vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT). Il decreto vieta l'uso dei trucioli in tutti i vini VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regione Determinata), cioè nei vini a Denominazione d'Origine Controllata (DOC) e Denominazione d'Origine Controllata e Garantita (DOCG). Una scelta che - di fatto - rappresenta la tutela dei vini di qualità e l'accoglimento della richiesta che alcuni produttori hanno avanzato nell'esercitare la libertà di scelta, così da potere competere “ad armi pari” con i produttori dei paesi del Nuovo Mondo dove questa tecnica è consentita.

 Vediamo in dettaglio cosa prevede il nuovo Regolamento Europeo. Innanzitutto la possibilità di usare i trucioli nell'elaborazione così da trasmettere al vino alcuni costituenti contenuti nel legno di quercia. Il tipo di legno ammesso per l'elaborazione dei vini deve provenire esclusivamente da alberi appartenenti al genere quercus, lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo definito leggero, medio o forte, senza avere subito processi di combustione, nemmeno in superficie, non devono essere carbonacei né friabili al tatto e non devono avere subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal riscaldamento. Inoltre, i pezzi di legno non devono liberare sostanze in concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute e ogni eventuale trattamento deve essere indicato in un apposito registro. Le dimensioni di almeno il 95% dei trucioli utilizzati per l'elaborazione del vino deve essere maggiore di 2 millimetri. Il Regolamento riconosce che l'uso dei trucioli di legno, poiché conferiscono al vino qualità organolettiche simili a quelli elaborati in botti di quercia, rende difficile per il consumatore stabilire con quale metodo sia stato prodotto un determinato vino.

 Pur riconoscendo che l'uso dei trucioli di legno consente la produzione di vino con costi minori - eventualmente incidendo anche sul prezzo di vendita - il Regolamento riconosce che questa pratica può tuttavia trarre in inganno il consumatore ed è quindi opportuno adottare misure tali da garantire chiarezza e informazione sul tipo di vino. Nelle etichette dei vini prodotti con questa tecnica si dovrà quindi indicare l'origine e le specie botaniche di quercia con le quali si sono prodotti i trucioli, l'intensità dell'eventuale riscaldamento e le condizioni di conservazione. È vietato usare nell'etichetta qualunque dicitura prevista per i vini fermentati o maturati in botte, come per esempio “fermentato in botte” o “maturato in barrique”. Il nuovo Regolamento - tutto sommato - lascia soddisfatti sia i consumatori sia i produttori, garantendo la scelta di entrambi. Si lascia quindi la libera scelta al produttore di fare uso dei trucioli - ma solo su certe categorie di vini - obbligandolo alla chiarezza verso il consumatore che, a quel punto, eserciterà il proprio diritto di scelta. Adesso non resterà che attendere le conseguenze di questo regolamento e vedere quanti e quali vini passeranno dalla tradizionale botte ai più economici trucioli di quercia, allettati dall'opportunità di creare un vino “aromatizzato al legno” con costi ridotti. Staremo a vedere, ma a patto che ci consentiranno di vedere con chiarezza, garantendo a noi consumatori sia il diritto di informazione, sia la tutela verso chi - c'è da scommetterci - sta già pensando a eventuali frodi e a farla franca in un mondo tanto superficiale dove i “furbi” sono sempre in agguato. Fatta la legge, trovato l'inganno…

 



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La Posta dei Lettori


 In questa rubrica vengono pubblicate le lettere dei lettori. Se avete commenti o domande da fare, esprimere le vostre opinioni, inviate le vostre lettere alla redazione oppure utilizzare l'apposito modulo disponibile nel nostro sito.

 

Ho una piccola vigna dalla quale raccolgo le uve per produrre vino bianco che faccio fermentare e maturare in una vasca d'acciaio. Quanti travasi sono necessari prima di imbottigliarlo?
Giuseppe Berveglieri -- Imola (Italia)
I travasi sono operazioni fondamentali che consentono di migliorare la qualità e la stabilità di un vino. La loro funzione primaria è quella di separare la frazione liquida - il vino - dalle parti solide - la feccia - che si deposita naturalmente sul fondo dei contenitori. Il contatto del vino con le proprie fecce non sempre è consigliabile, poiché spesso sono causa di difetti, odori e sapori sgradevoli, pertanto è sempre consigliabile provvedere a effettuare dei travasi periodici. Il travaso favorisce inoltre la chiarificazione spontanea del vino. Un vino non travasato presenta infatti una maggiore difficoltà di sedimentazione delle parti solide in sospensione. I metodi di travaso sono due: travaso all'aria (detto anche travaso aperto) e travaso al riparo dell'aria (detto anche travaso chiuso). Il primo metodo consente al vino di ossigenarsi e di liberarsi dai cattivi odori che si potrebbero sviluppare durante la maturazione, mentre il secondo è preferibile per i vini leggeri e che mostrano una particolare tendenza all'ossidazione. In termini generali, i vini bianchi sono travasati tre volte prima dell'imbottigliamento. Il primo travaso si effettua generalmente dopo circa due settimane dalla svinatura, così da favorire la completa fermentazione degli zuccheri prima dell'arrivo della stagione fredda e per evitare il contatto con la feccia. Il secondo travaso si effettua verso la fine di novembre-metà dicembre, così da sfruttare l'arrivo delle temperature fredde che favoriscono la sedimentazione delle parti solide e l'illimpidimento del vino. Il terzo e ultimo travaso si effettua nel periodo di fine febbraio-metà marzo, prima dell'arrivo della stagione primaverile e del conseguente aumento della temperatura.



Qual è la differenza fra il Riesling Renano e il Johannisberg Riesling diffuso negli Stati Uniti d'America?
Nicholas Ladson -- Atlanta (USA)
Il Riesling Renano è considerata l'uva più pregiata della Germania e fra le più pregiate del mondo. Il Riesling - grazie alle sue qualità - consente la produzione di vini bianchi che ben sopportano molti anni di affinamento in bottiglia ed è una delle principali uve utilizzate in Germania e in Austria per la produzione degli Icewines. Data la sua ampia diffusione, il Riesling Renano è oggi considerato un'uva internazionale ed è coltivata in molti paesi vinicoli del mondo, fra questi gli Stati Uniti d'America. Si ritiene che alcuni immigranti tedeschi che arrivarono negli Stati Uniti d'America verso la fine del diciannovesimo secolo, portarono con loro alcune piante di Riesling Renano. A causa della confusione che si verificò relativamente al nome di quest'uva, decisero di chiamarla Johannisberg Riesling, così da riconoscere all'uva un'appartenenza e un'identità tedesca. La coltivazione del Riesling Renano iniziò negli Stati Uniti d'America nelle aree dei Finger Lakes e del Lago Erie, nella parte orientale del paese, dove ancora oggi è molto diffusa. La coltivazione del Johannisberg Riesling in California iniziò nel 1857, seguita nel 1871 dallo stato di Washington.



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