Nell'editoriale pubblicato nel numero 44 di settembre 2005, si parlava della
probabile promulgazione di un nuovo decreto dell'Unione Europea circa la
possibilità di impiegare i trucioli di legno nella produzione dei vini. La
notizia ha fatto molto scalpore in Italia e in altri paesi dell'Unione, tanto da
prevedere con questo nuovo provvedimento Comunitario, l'imminente invasione dei
vini con il tanto ricercato aroma di legno. Un timore che ha giustamente
allarmato gli appassionati della bevanda di Bacco. In uno scenario piuttosto
affollato di così tanti vini tutti simili, tutti uguali, la possibilità di
omologare ulteriormente le qualità organolettiche dei vini, oltre tutto con un
metodo molto discutibile, non poteva certamente fare felici tutti quelli che
rispettano il vino, la sua cultura e tradizione. Insomma, i timori non erano
infondati. Il provvedimento prevedeva inizialmente l'uso dei trucioli di legno
anche nei cosiddetti vini di qualità, cioè quelli appartenenti alle
denominazioni che dovrebbero - di fatto - assicurare non solo la provenienza dei
vini, ma anche la loro qualità. In un certo senso, un bel paradosso!
Che ognuno sia libero di scegliere il proprio vino, non c'è dubbio, ma non c'è
nemmeno il minimo dubbio che ognuno ha il diritto di non scegliere quello che
non condivide. Quello che molti giustamente auspicavano, non era tanto il
ripensamento da parte dell'Unione Europea su questo provvedimento, quello che si
auspicava era una maggiore chiarezza verso i consumatori, oltre a un maggiore
rigore per la tutela dei prodotti di qualità. Se poi esistono dei consumatori
che consapevolmente decidono di acquistare un vino prodotto con i trucioli
perché è quello che desiderano, non c'è niente di male: de gustibus non
disputandum est. Se esistono consumatori e produttori che preferiscono i vini
prodotti con i trucioli, questo è un loro problema, tuttavia questo non deve
diventare anche il problema di chi decide di non preferire questi vini. È una
questione di chiarezza e di correttezza oltre che di onestà. I sostenitori di
questo provvedimento, asserivano che era necessario alla competitività di
mercato dei vini europei nei confronti di quelli del Nuovo Mondo, dove
questa pratica è ammessa e consente di produrre vini con un innegabile minore
costo.
L'11 ottobre 2006 - come era nelle previsioni - la Commissione Europea ha reso
esecutivo il nuovo regolamento e pertanto anche in Europa è ammesso l'uso dei
trucioli di legno per la produzione dei vini. In realtà, nella sua forma, il
nuovo regolamento ha accontentato i produttori che intendono fare uso di questa
tecnica e, nel contempo, tutelando il diritto di scelta e di informazione dei
consumatori. Il Regolamento N. 1507/2006 dell'11 ottobre 2006 stabilisce infatti
l'uso dei trucioli di quercia nella produzione dei vini, obbligando i produttori
che decidono di utilizzare questa tecnica di indicarlo in etichetta. Questa è
certamente una buona notizia. In questo modo si garantisce il diritto di scelta
dei consumatori, pur tuttavia confidando nell'onestà del produttore e nella
speranza che si prevedano norme e procedure tali da evitare frodi. Ed è proprio
sull'onestà del produttore che ci si deve affidare - come sempre, del resto -
poiché questo regolamento lo obbliga a trascrivere, in un apposito registro e
nei documenti di accompagnamento, l'eventuale uso di trucioli di legno nella
produzione.
Inizialmente, l'orientamento dell'Italia era quello di consentire l'uso dei
trucioli unicamente per la produzione dei vini da tavola, mentre non era
previsto l'uso per i vini appartenenti alle categorie superiori (IGT, DOC e
DOCG). Il 2 novembre scorso è stato firmato l'apposito decreto dal Ministro per
le Politiche Agricole e Forestali Paolo De Castro che recepisce il nuovo
Regolamento Europeo e nel quale si scopre che, oltre ai vini da tavola, in
Italia sarà consentito l'uso dei trucioli di legno anche nei vini a Indicazione
Geografica Tipica (IGT). Il decreto vieta l'uso dei trucioli in tutti i vini
VQPRD (Vini di Qualità Prodotti in Regione Determinata), cioè nei vini a
Denominazione d'Origine Controllata (DOC) e Denominazione d'Origine Controllata
e Garantita (DOCG). Una scelta che - di fatto - rappresenta la tutela dei vini
di qualità e l'accoglimento della richiesta che alcuni produttori hanno avanzato
nell'esercitare la libertà di scelta, così da potere competere ad armi pari
con i produttori dei paesi del Nuovo Mondo dove questa tecnica è
consentita.
Vediamo in dettaglio cosa prevede il nuovo Regolamento Europeo. Innanzitutto la
possibilità di usare i trucioli nell'elaborazione così da trasmettere al vino
alcuni costituenti contenuti nel legno di quercia. Il tipo di legno ammesso per
l'elaborazione dei vini deve provenire esclusivamente da alberi appartenenti al
genere quercus, lasciati allo stato naturale oppure riscaldati in modo
definito leggero, medio o forte, senza avere subito processi di combustione,
nemmeno in superficie, non devono essere carbonacei né friabili al tatto e non
devono avere subito trattamenti chimici, enzimatici o fisici diversi dal
riscaldamento. Inoltre, i pezzi di legno non devono liberare sostanze in
concentrazioni tali da comportare eventuali rischi per la salute e ogni
eventuale trattamento deve essere indicato in un apposito registro. Le
dimensioni di almeno il 95% dei trucioli utilizzati per l'elaborazione del vino
deve essere maggiore di 2 millimetri. Il Regolamento riconosce che l'uso dei
trucioli di legno, poiché conferiscono al vino qualità organolettiche simili a
quelli elaborati in botti di quercia, rende difficile per il consumatore
stabilire con quale metodo sia stato prodotto un determinato vino.
Pur riconoscendo che l'uso dei trucioli di legno consente la produzione di vino
con costi minori - eventualmente incidendo anche sul prezzo di vendita - il
Regolamento riconosce che questa pratica può tuttavia trarre in inganno il
consumatore ed è quindi opportuno adottare misure tali da garantire chiarezza e
informazione sul tipo di vino. Nelle etichette dei vini prodotti con questa
tecnica si dovrà quindi indicare l'origine e le specie botaniche di quercia con
le quali si sono prodotti i trucioli, l'intensità dell'eventuale riscaldamento e
le condizioni di conservazione. È vietato usare nell'etichetta qualunque
dicitura prevista per i vini fermentati o maturati in botte, come per esempio
fermentato in botte o maturato in barrique. Il nuovo Regolamento - tutto
sommato - lascia soddisfatti sia i consumatori sia i produttori, garantendo la
scelta di entrambi. Si lascia quindi la libera scelta al produttore di fare uso
dei trucioli - ma solo su certe categorie di vini - obbligandolo alla chiarezza
verso il consumatore che, a quel punto, eserciterà il proprio diritto di scelta.
Adesso non resterà che attendere le conseguenze di questo regolamento e vedere
quanti e quali vini passeranno dalla tradizionale botte ai più economici
trucioli di quercia, allettati dall'opportunità di creare un vino aromatizzato
al legno con costi ridotti. Staremo a vedere, ma a patto che ci consentiranno
di vedere con chiarezza, garantendo a noi consumatori sia il diritto di
informazione, sia la tutela verso chi - c'è da scommetterci - sta già pensando a
eventuali frodi e a farla franca in un mondo tanto superficiale dove i furbi
sono sempre in agguato. Fatta la legge, trovato l'inganno… |